Art. 113

Conservazione degli incarichi

In vigore dal 5 set 1984
Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il connesso livello di funzionamento delle facoltà, sono prorogati gli incarichi di insegnamento di coloro che siano in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Tale disposizione si applica anche ai professori di ruolo, anche se a tempo pieno, che ricoprano incarichi di insegnamento presso università statali o non statali. Gli incaricati degli insegnamenti di cui al precedente comma sono confermati nel loro ufficio salvo espressa rinuncia fino alla chiamata di un nuovo titolare e comunque non oltre l'espletamento della seconda tornata concorsuale. Gli incaricati possono, a domanda, essere trasferiti nella stessa facoltà ad altro insegnamento per il quale sia sopravvenuta una vacanza, dichiarata dalla facoltà a seguito di trasferimento di professore di ruolo o di cessazione di professore ufficiale, sempre che alla copertura della disciplina la facoltà non intenda provvedere mediante chiamata. La stessa norma si applica altresì per i corsi di laurea di nuova istituzione. Gli incaricati supplenti già in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere riconfermati sul posto, sempre in qualità di supplenti, ove il titolare sia collocato in aspettativa. ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Note all'articolo

  • La L. 13 agosto 1984, n. 478 ha disposto (con l'art. 2) che "Il disposto dell'articolo 113, primo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretato nel senso che esso si applica ai soli professori gia' di ruolo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-113

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 113 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. — Conservazione degli incarichi | Portale Normativo