Art. 110

Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari

In vigore dal 1 gen 1996
Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980, data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla medesima data si applicano le norme già vigenti per il collocamento fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo e per il collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali. L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo. ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

Note all'articolo

  • La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1 comma 30) che "La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e' ridotta a tre anni".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-110

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Art. 110 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. — Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari | Portale Normativo