Art. 109

Norme transitorie su trasferimenti e sulle nomine dei vincitori di concorso a posti di professore ordinario.

In vigore dal 11 dic 1985
Le limitazioni di cui al precedente non si applicano ai trasferimenti disposti per l'anno accademico 1980-81. Non si applicano altresì nella prima attuazione del presente provvedimento ai vincitori di concorsi banditi o espletati precedentemente alla sua entrata in vigore nonché per la destinazione ai corsi di laurea di nuova istituzione. Nella prima applicazione del presente decreto, al fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di funzionamento le facoltà presso le quali nelle more di svolgimento di un concorso si sia reso disponibile un posto di professore di ruolo possono avvalersi dei risultati del medesimo per chiamare un vincitore non chiamato dalle facoltà che hanno richiesto i concorsi. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto. ------------ L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-11;382#art-109

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Art. 109 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. — Norme transitorie su trasferimenti e sulle nomine dei vincitori di concorso a posti di professore ordinario. | Portale Normativo