Art. 4

In vigore dal 24 ott 1980
Gli articoli 592, 593, 594, 595 e 596, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Prima scuola di specializzazione in patologia generale Art. 592. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia. Il corso di studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni, e non è suscettibile di abbreviazione. La frequenza alla scuola è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame. Art. 593. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, è rilasciato il diploma di specialista in patologia generale. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, è rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico. Art. 594. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Il numero massimo degli allievi medici è di sessanta per anno di corso e complessivamente di duecentoquaranta iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in patologia generale. Il numero massimo degli allievi non medici è di sessanta per anno di corso e complessivamente di duecentoquaranta iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento, del diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico. Art. 595. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: I BIENNIO (propedeutico) 1° Anno: 1) istituzioni di patologia generale; 2) patologia delle infezioni; 3) epidemiologia e patologia ambientale; 4) immunologia; 5) parassitologia e diagnostica parassitologica. 2° Anno: 6) radiologia e patologia da radiazioni; 7) oncologia generale; 8) immunopatologia e analisi immunologiche; 9) analisi chimico-cliniche; 10) fisiopatologia generale I (metabolismo e sistema endocrino). II BIENNIO (conseguimento del diploma di "specialista in patologia generale") 3° Anno: 11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica; 12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia; 13) fisiopatologia generale II (Termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici). 4° Anno: 14) diagnostica oncologica; 15) diagnostica istopatologica; 16) diagnostica ultrastrutturale; 17) fisiopatologia generale III (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio). II BIENNIO (conseguimento del diploma di "specialista in patologia generale con indirizzo tecnico") 3° Anno: 11) tecniche di batteriologia; 12) tecniche di virologia; 13) tecniche di citologia e citogenetica. 4° Anno: 14) statistica e biometria; 15) colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi; 16) tecniche ematologiche; 17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali. Art. 596. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa. Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;623#art-4

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Art. 4 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. | Portale Normativo