Art. 2
In vigore dal 24 ott 1980
Gli articoli 563, 564, 565 e 566, relativi alla scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale, che muta la denominazione in idrologia medica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in idrologia medica
Art. 563. - La scuola di specializzazione in idrologia medica ha sede presso l'istituto di idrologia medica e conferisce il diploma di specialista in idrologia medica.
La scuola mira a creare una categoria di medici altamente qualificati e competenti nel campo dell'idrologia e climatologia medica, compresa la talassologia, i quali possano esercitare un'attività specifica in particolare nelle stazioni termali e climatiche.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 564. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 565. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) geologia idrologica, geofisica, metereologica e climatologia generale;
2) chimica chimico-fisica idroclimatologica;
3) effetti biologici e meccanismo d'azione dei fattori idroclimatologici;
4) ecologia medica. Geografia idroclimatologica;
5) cure idroclimatologiche e terapie fisiche nelle malattie reumatiche.
2° Anno:
6) cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato respiratorio;
7) cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato cardiovascolare;
8) cure idroclimatologiche nelle malattie del fegato e del tubo digerente;
9) cure idroclimatologiche in otorinolaringoiatria (complementare);
10) cure idroclimatologiche in dermatologia (complementare).
3° Anno:
11) cure idroclimatologiche nelle malattie delle vie urinarie;
12) cure idroclimatologiche nelle malattie del ricambio e malattie endocrine;
13) cure idroclimatologiche in ginecologia (complementare);
14) organizzazione termale e legislazione in campo idroclimatologico;
15) tecniche per l'applicazione delle cure idroclimatologiche.
Art. 566. - Le lezioni del 1° e 2° anno sono corredate da esercitazioni di carattere sperimentale e clinico;possono essere effettuate visite di istruzione alle stazioni termali.
La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in idrologia medica, gli interessati devono, superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;623#art-2