Art. 4
4 / 12In vigore dal 24 ott 1980
Gli articoli 592, 593, 594, 595 e 596, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Prima scuola di specializzazione in patologia generale
Art. 592. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia.
Il corso di studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni, e non è suscettibile di abbreviazione.
La frequenza alla scuola è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.
Art. 593. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, è rilasciato il diploma di specialista in patologia generale. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.
Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, è rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico.
Art. 594. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
Il numero massimo degli allievi medici è di sessanta per anno di corso e complessivamente di duecentoquaranta iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in patologia generale.
Il numero massimo degli allievi non medici è di sessanta per anno di corso e complessivamente di duecentoquaranta iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento, del diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico.
Art. 595. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
I BIENNIO (propedeutico)
1° Anno:
1) istituzioni di patologia generale;
2) patologia delle infezioni;
3) epidemiologia e patologia ambientale;
4) immunologia;
5) parassitologia e diagnostica parassitologica.
2° Anno:
6) radiologia e patologia da radiazioni;
7) oncologia generale;
8) immunopatologia e analisi immunologiche;
9) analisi chimico-cliniche;
10) fisiopatologia generale I (metabolismo e sistema endocrino).
II BIENNIO
(conseguimento del diploma di "specialista in patologia generale") 3° Anno:
11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
13) fisiopatologia generale II (Termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).
4° Anno:
14) diagnostica oncologica;
15) diagnostica istopatologica;
16) diagnostica ultrastrutturale;
17) fisiopatologia generale III (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio).
II BIENNIO
(conseguimento del diploma di "specialista in patologia generale con indirizzo tecnico")
3° Anno:
11) tecniche di batteriologia;
12) tecniche di virologia;
13) tecniche di citologia e citogenetica.
4° Anno:
14) statistica e biometria;
15) colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;
16) tecniche ematologiche;
17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali.
Art. 596. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.
Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;623#art-4