Art. 3
In vigore dal 24 ott 1980
Dopo l'art. 573, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in cardiologia.
Seconda scuola di specializzazione in cardiologia
Art. 574. - La seconda scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la seconda cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare, annessa all'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi.
Il numero massimo degli iscritti è stabilito in trentadue specializzandi (otto per anno di corso).
Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in cardiologia (articoli 567-573).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;623#art-3