Art. 3

In vigore dal 24 ott 1980
Dopo l'art. 573, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in cardiologia. Seconda scuola di specializzazione in cardiologia Art. 574. - La seconda scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la seconda cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare, annessa all'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi. Il numero massimo degli iscritti è stabilito in trentadue specializzandi (otto per anno di corso). Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in cardiologia (articoli 567-573).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-06-20;623#art-3

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