Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283Titolo VIII

Art. 77

Disposizioni particolari per i mezzi di trasporto

In vigore dal 26 mar 2021
I mezzi di trasporto di cui agli debbono adeguarsi alle prescrizioni contenute negli articoli stessi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-77

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Art. 77 Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande — Disposizioni particolari per i mezzi di trasporto | Portale Normativo