Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283›Titolo VII
Art. 72
Importazioni in Italia di sostanze alimentari
In vigore dal 26 mar 2021
Gli importatori di sostanze alimentari sono responsabili della natura,del tipo, della quantità, della omogeneità, dell'origine dei prodotti presentati all'importazione nonché della rispondenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sostanze alimentari.
Resta salva l'osservanza delle modalità prescritte da altre leggi o regolamenti speciali,nonché da convenzioni internazionali concernenti particolari sostanze alimentari.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-72