Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283Titolo VII

Art. 71

Detenzione, per ragioni tecnologiche, di sostanze non conformi alle prescrizioni vigenti

In vigore dal 26 mar 2021
È ammessa la detenzione di specifiche sostanze usate nella preparazione di terreni di coltura o come supporti. La detenzione di tali sostanze deve essere autorizzata dalla autorità sanitaria e per esse deve essere tenuto un registro di carico e scarico.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-71

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Art. 71 Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande — Detenzione, per ragioni tecnologiche, di sostanze non conformi alle prescrizioni vigenti | Portale Normativo