Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283›Titolo VII
Art. 71
71 / 79Detenzione, per ragioni tecnologiche, di sostanze non conformi alle prescrizioni vigenti
In vigore dal 26 mar 2021
È ammessa la detenzione di specifiche sostanze usate nella preparazione di terreni di coltura o come supporti.
La detenzione di tali sostanze deve essere autorizzata dalla autorità sanitaria e per esse deve essere tenuto un registro di carico e scarico.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-71