Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283Titolo VIII

Art. 78

Norma di rinvio

In vigore dal 26 mar 2021
Il procedimento e le modalità di prelevamento dei campioni previsti nel presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, all'esercizio della vigilanza per la repressione delle frodi, sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari di cui al regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, di esecuzione del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-26;327#art-ren-78

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Art. 78 Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande — Norma di rinvio | Portale Normativo