Art. 3

In vigore dal 7 ago 1980
L'art. 252 dello statuto dell'Università di Genova, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1140, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, è modificato nel senso che il numero complessivo degli specializzandi, in ogni caso, non può superare i settantacinque.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-14;356#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo