Art. 3
3 / 4In vigore dal 7 ago 1980
L'art. 252 dello statuto dell'Università di Genova, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1140, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, è modificato nel senso che il numero complessivo degli specializzandi, in ogni caso, non può superare i settantacinque.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-14;356#art-3