Art. 2
In vigore dal 7 ago 1980
L'art. 232, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, è modificato nel senso che il numero massimo dei posti per detta scuola è fissato in cinquantanove per l'intero corso degli studi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-14;356#art-2