Art. 4
In vigore dal 7 ago 1980
L'art. 423 dello statuto dell'Università di Genova, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 1126, relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia, è modificato nel senso che il numero massimo degli allievi iscrivibili è di ventiquattro complessivamente per l'intero corso di studi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 1980
PERTINI
VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 302
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-14;356#art-4