Art. 7
In vigore dal 9 ott 1979
È vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terrà conto di tutte le spese per lavori, servizi, acquisti, o forniture quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 agosto 1979
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 10
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-08-02;461#art-7