Art. 5

In vigore dal 9 ott 1979
Le fatture delle forniture dovranno essere esibite in duplice copia, di cui una da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti. Per gli acquisti deve essere inoltre allegata la dichiarazione del consegnatario, dalla quale risulti l'assunzione del materiale in carico inventariale quando sia necessario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-08-02;461#art-5

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