Art. 4

In vigore dal 9 ott 1979
Per i lavori e le forniture di importo superiore a L. 5.000.000 dovrà essere dichiarata la regolare esecuzione da persona diversa da quella che ha ordinato la spesa, nominata dal dirigente di cui all'. Ogni altro lavoro o fornitura in economia deve essere dichiarata regolarmente eseguita dal funzionario richiedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-08-02;461#art-4

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