Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 9 ott 1979
È vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terrà conto di tutte le spese per lavori, servizi, acquisti, o forniture quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 agosto 1979 PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1979 Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 10
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