Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB
Art. 18
Lavori, forniture e servizi in economia
In vigore dal 10 ago 1979
Possono essere effettuati in economia gli acquisti di oggetti di cancelleria, nonché le spese occorrenti alla manutenzione dei locali, mobili, arredi, impianti tecnici, macchine d'ufficio e per il fabbisogno degli automezzi di servizio e per ogni altro genere necessario ai servizi dell'economato per la cui provvista non sia ritenuta opportuna dalla Commissione la forma del contratto.
Il presidente può autorizzare il servizio amministrativo ad effettuare, tramite l'economo-cassiere, acquisti di importo non superiore a cinquecentomila lire di volta in volta, ai migliori prezzi correnti, sui fondi di cui all'.
Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori di importo non superiore a lire cinque milioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-11;297#art-rcl-18