Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB

Art. 19

Servizi di amministrazione e contabilità

In vigore dal 10 ago 1979
I compiti di amministrazione e contabilità sono svolti dallo ufficio dell'amministrazione generale sotto la sorveglianza del capo del servizio amministrativo. Spetta all'ufficio dell'amministrazione generale di: a) predisporre i provvedimenti per il prelevamento di somme dalla tesoreria dello Stato e quelli occorrenti per il pagamento dei creditori; b) provvedere alla tenuta delle scritture contabili relative alla gestione delle spese e a quella patrimoniale nonché ai rilevamenti statistico-contabili; c) preparare gli elementi occorrenti per la formazione del bilancio di previsione e quelli occorrenti per la compilazione del conto consuntivo; d) eseguire i deliberati della Commissione in ordine alla trasmissione alla Corte dei conti del consuntivo corredato dei titoli di spesa e relativi ordini di pagamento; e) vigilare sul servizio dell'economo-cassiere e riscontrare la regolarità del conto trimestrale per le spese di cui all'; f) compilare trimestralmente la situazione riassuntiva delle spese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-11;297#art-rcl-19

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Art. 19 Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. — Servizi di amministrazione e contabilità | Portale Normativo