Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB
Art. 14
Licitazione e trattativa privata
In vigore dal 10 ago 1979
Si procede alla licitazione privata invitando persone o ditte ritenute idonee, sulla base di un elenco approvato dalla Commissione, a prendere cognizione dell'oggetto dell'appalto e delle condizioni generali e speciali ed a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte per iscritto in busta chiusa oppure ad inviare le offerte stesse per lettera raccomandata.
Le buste contenenti le offerte sono raccolte dal segretario di apposita commissione nominata dal presidente che annota su ciascuna di esse il giorno e l'ora di arrivo. Nel caso di offerta pervenuta dopo 11 termine previsto, il segretario provvede ad apporre sulla busta la relativa annotazione.
La commissione di cui sopra procede all'apertura delle buste contenenti le offerte ed esprime un motivato parere scritto per la scelta dell'offerta che ritiene più idonea sulla base dei prefissati elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e di serietà che presentano gli offerenti.
Il processo verbale è trasmesso alla Commissione nazionale per le società e la borsa che delibera in ordine all'aggiudicazione.
La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver interpellato, se ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una di esse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-11;297#art-rcl-14