Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della CONSOB
Art. 13
Contratti
In vigore dal 10 ago 1979
Agli acquisti, all'appalto dei lavori o di forniture, alle permute, alle alienazioni, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede mediante contratti preceduti da gare aventi la forma della licitazione privata. Con motivata determinazione, la Commissione può provvedere mediante trattativa privata nei casi di urgenza, ove l'urgenza del contratto non consenta il concorso di più offerenti, o si tratti di spese di importo non superiore a lire 80 milioni.
Sugli schemi di contratti è richiesto il parere del Consiglio di Stato quando l'importo di essi superi i limiti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-11;297#art-rcl-13