Art. 5

In vigore dal 8 lug 1979
L'importo di L. 800 di cui al presente decreto è assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. La somma di L. 800 si corrisponde in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione ed è ridotta, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. È corrisposta ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;223#art-5

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