Art. 2
In vigore dal 8 lug 1979
Con effetto dal 1 gennaio 1978, per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dell'indennità integrativa spettante ai sensi degli articoli 148, 169 e 178 del citato decreto, si considera, nel trattamento economico della qualifica statale presa a riferimento, l'importo di L. 800 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio comunque prestato dall'interessato alle dipendenze dello Stato fino al 31 dicembre 1977.
L'importo di L. 800 di cui al precedente comma è considerato inoltre ai fini della determinazione della somma da versare all'erario ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;223#art-2