Art. 4
In vigore dal 8 lug 1979
La somma di L. 800 di cui al precedente non viene considerata ai fini di quanto previsto dall', ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;223#art-4