Art. 3

In vigore dal 8 lug 1979
A decorrere dal 1 gennaio 1978 per i gestori delle ricevitorie del lotto, ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'art. 91, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, si considera, nel trattamento economico della qualifica statale presa a riferimento, l'importo annuo lordo di L. 800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio comunque prestato dall'interessato alle dipendenze dello Stato fino al 31 dicembre 1977.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;223#art-3

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