Art. 5

In vigore dal 8 lug 1979
L'importo corrispondente alle L. 9.600 annue di cui al presente decreto è assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. L'importo stesso si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotto nella stessa proporzione in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio. È corrisposto ad un sol titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
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