Art. 3
In vigore dal 8 lug 1979
L'importo di cui ai precedenti articoli è corrisposto nella misura di tanti importi annuali quanti sono gli anni che occorrono, a norma delle vigenti disposizioni, per conseguire il parametro in godimento, con l'aggiunta di due importi annuali per ogni aumento biennale maturato in detto parametro.
Per il personale di cui al presente decreto è comunque fatta salva l'attribuzione degli eventuali maggiori importi spettanti in relazione alla valutazione complessiva del servizio comunque effettivamente prestato nelle università, negli osservatori astronomici e vesuviano, nelle amministrazioni statali e nelle opere universitarie. In quest'ultimo caso si trascura la frazione di anno inferiore a sei mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;222#art-3