Art. 2

In vigore dal 8 lug 1979
Con decorrenza 1 marzo 1978, al personale non docente delle università, delle cliniche universitarie, degli istituti di ricovero e cura, dei policlinici, delle scuole di ostetricia universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché agli appartenenti ai ruoli speciali ad esaurimento e, fino al suo effettivo trasferimento alle regioni, al personale delle opere universitarie, è corrisposto l'importo annuo lordo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato fino al 28 febbraio 1978 nelle università, negli osservatori astronomici e vesuviano, nelle amministrazioni statali e nelle opere universitarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-07;222#art-2

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Art. 2 Attribuzione di miglioramenti economici al personale delle universita'. | Portale Normativo