Art. 1

In vigore dal 8 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163; Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1976-78, conclusi il 2 marzo 1979 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil ed i sindacati di categoria Cgil scuola, Cisl università, Uil scuola, Cnu e Cisapuni, e i rappresentanti della intesa delle organizzazioni sindacali autonome dei lavoratori Cisal e Snals e quelli delle organizzazioni sindacali di categoria (Cisas-Fisafi, Sindu e Modis) e il 14 marzo 1979 con i rappresentanti della Federazione nazionale Cisnal scuola, con i quali si è convenuto di corrispondere al personale docente delle università, con decorrenza 1 novembre 1978 e al personale non docente delle università e degli osservatori astronomici e vesuviano, con decorrenza 1 marzo 1978, l'importo annuo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato nelle amministrazioni statali, importo che costituisce maturato economico ai fini dell'inquadramento del personale nei nuovi livelli funzionali-retributivi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta: . Con decorrenza 1 novembre 1978, al personale docente delle università, escluso quello che gode di trattamento dirigenziale, è corrisposto l'importo lordo annuo di L. 9.600 per ogni anno di servizio comunque prestato fino al 31 ottobre 1978 nelle amministrazioni statali.
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Art. 1 Attribuzione di miglioramenti economici al personale delle universita'. | Portale Normativo