Art. 3
Rilascio dell'attestato per i mezzi in servizio
In vigore dal 8 set 1979
L'attestato di conformità di cui all' per i mezzi speciali già in servizio è rilasciato sulla base di verbali di collaudo di cui all' ovvero sulla base di dichiarazioni di idoneità rilasciate da esperti, corredate dalla certificazione relativa ai controlli indicati ai paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP.
Gli esperti di cui al paragrafo precedente sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-29;404#art-3