Art. 5
Norma transitoria per i mezzi nuovi
In vigore dal 8 set 1979
Sino al 30 settembre 1981 possono essere applicate le disposizioni transitorie previste dai paragrafi 30 e 50 dell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - PRETI - ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 2
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-29;404#art-5