Art. 5

Norma transitoria per i mezzi nuovi

In vigore dal 8 set 1979
Sino al 30 settembre 1981 possono essere applicate le disposizioni transitorie previste dai paragrafi 30 e 50 dell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1979 PERTINI ANDREOTTI - PRETI - ANSELMI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1979 Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 2
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-29;404#art-5

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Art. 5 Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1 settembre 1970. — Norma transitoria per i mezzi nuovi | Portale Normativo