Art. 1
Attestato di conformità
In vigore dal 8 set 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti, concluso a Ginevra il 1 settembre 1970 ed appresso denominato accordo ATP;
Considerata la necessità di procedere alla emanazione delle norme regolamentari secondo quanto previsto all' della suddetta legge;
Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della sanità e della marina mercantile;
Decreta:
.
Attestato di conformità
L'attestato di conformità alle norme dell'accordo ATP relative ai mezzi speciali per i trasporti internazionali delle derrate deteriorabili, viene rilasciato, su modello conforme all'appendice 3 dell'allegato 1 all'accordo stesso, dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministero della sanità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-29;404#art-1