Art. 3 · Rilascio dell'attestato per i mezzi in servizio

Art. 3

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Rilascio dell'attestato per i mezzi in servizio

In vigore dal 8 set 1979
L'attestato di conformità di cui all' per i mezzi speciali già in servizio è rilasciato sulla base di verbali di collaudo di cui all' ovvero sulla base di dichiarazioni di idoneità rilasciate da esperti, corredate dalla certificazione relativa ai controlli indicati ai paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP. Gli esperti di cui al paragrafo precedente sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-29;404#art-3