Art. 10

In vigore dal 7 nov 1979
Gli articoli 610, 611 e 612, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie infettive Art. 610. - La scuola di specializzazione in malattie infettive, istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia, ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire il diploma di specializzazione in malattie infettive. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 611. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) epidemiologia generale delle malattie infettive; 2) batteriologia e micologia; 3) virologia; 4) parassitologia; 5) immunologia generale. 2° Anno: 1) tecniche batteriologiche e micologia applicata alle malattie infettive; 2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive; 3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive; 4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive; 5) anatomia patologica; 6) genetica. 3° Anno: 1) clinica delle malattie infettive (I); 2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive; 3) radiologia; 4) medicina preventiva delle malattie infettive. 4° Anno: 1) clinica delle malattie infettive (II); 2) malattie tropicali; 3) legislazione sanitaria delle malattie infettive; 4) farmacologia e terapia delle malattie infettive. Art. 612. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Durante i quattro anni di corso gli iscritti nelle ore libere dalle lezioni e dalle esercitazioni hanno l'obbligo di effettuare esercitazioni pratiche nei reparti dell'istituto di malattie infettive prestando servizio nei reparti di degenza, nei laboratori, nell'ambulatorio, con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal direttore dell'istituto; potranno inoltre essere obbligati a pernottare a turno nell'istituto. Detto internato potrà essere autorizzato, dal consiglio direttivo della scuola anche presso altre istituzioni che abbiano caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio eminentemente pratico. Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità. Agli allievi, i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specialista in malattie infettive.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-18;507#art-10

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