Art. 12

In vigore dal 7 nov 1979
Gli articoli 627, 628, 629, 630 e 631, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica che muta la denominazione in nefrologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in nefrologia Art. 627. - La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in nefrologia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 628. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 629. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) struttura ed ultrastruttura normale del rene; 2) aspetti biochimici della funzione renale; 3) fisiologia renale; 4) microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia; 5) genetica applicata alla nefrologia; 6) semeiotica renale (1° anno). 2° Anno: 1) struttura ed ultrastruttura patologica del rene; 2) patologia del ricambio idroelettrolitico; 3) insufficienza renale; 4) rene o ipertensione arteriosa; 5) semeiotica renale (2° anno); 6) nefropatie tubulari. 3° Anno: 1) nefropatie glomerulari; 2) nefropatie intersiziali; 3) nefropatie vascolari; 4) terapia dietetica e dialitica (1° anno); 5) farmacologia d'interesse nefrologico. 4° Anno: 1) nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche; 2) terapia dietetica e dialitica (2° anno); 3) fisiopatologia e clinica del trapianto renale; 4) aspetti di nefrologia nell'età pediatrica; 5) problemi chirurgici in nefrologia; 6) terapia medica delle nefropatie. Art. 630. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 631. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-18;507#art-12

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Art. 12 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. | Portale Normativo