Art. 11
In vigore dal 7 nov 1979
Gli articoli 613, 614, 615 e 616, relativi alla scuola di specializzazione in virologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in virologia
Art. 613. - La scuola di specializzazione in virologia ha lo scopo di allargare ed approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.
Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia o l'istituto di virologia della facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 614. - È contemplato un secondo indirizzo "tecniche virologiche" al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.
Il numero degli iscritti alla scuola deve essere strettamente rapportato alle strutture esistenti e non deve comunque superare il numero massimo complessivo, per i due indirizzi, di quindici specializzandi per i tre anni di corso.
L'ammissione è per titoli ed esami.
Art. 615. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti, così ripartiti nei vari anni di corso:
1° Anno (comune ai due indirizzi):
1) virologia generale (I parte);
2) tecnica virologica generale (I parte);
3) biometria applicata alla virologia;
4) metodi immunologici in virologia.
2° Anno (comune ai due indirizzi):
5) virologia generale (II parte);
6) tecnica virologica generale (II parte);
7) microscopia elettronica e studio delle ultrastrutture;
8) metodi chimici in virologia;
9) metodi fisici in virologia;
10) diagnostica virologica generale.
3° Anno (indirizzo medico):
11) genetica del virus;
12) virologia oncologica;
13) studio dei farmaci antivirali;
14) virologia clinica;
15) epidemiologia e profilassi delle malattie da virus.
3° Anno (indirizzo in tecniche virologiche):
11) metodi genetici in virologia;
12) tecniche per lo studio dei virus oncogeni;
13) metodi per lo studio dei farmaci antivirali;
14) metodi diagnostici interessanti la virologia clinica;
15) tecniche per l'allestimento ed il controllo dei vaccini virali.
Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze o seminari su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.
Art. 616. - Gli esami di profitto saranno sostenuti per gruppi di materie alla fine di ogni anno di corso.
Il primo gruppo comprende tutte le materie del primo anno di corso ed il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al secondo anno. Il secondo gruppo comprende tutte le materie del secondo anno ed il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al terzo anno. Il terzo gruppo comprende tutte le materie del terzo anno ed il superamento dell'esame è necessario per l'ammissione all'esame di diploma.
L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato un diploma di specialista in virologia o, per i laureati ammessi al secondo indirizzo, un diploma di specialista in virologia con indirizzo tecnico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-18;507#art-11