Art. 5

In vigore dal 7 nov 1979
Gli articoli 532, 533, 534, 535 e 536, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina del lavoro Art. 532. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro, che conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro. Art. 533. - Gli anni di studio occorrenti al conseguimento del titolo sono quattro, la durata del corso non è suscettibile di abbreviazioni. Sono impartiti i seguenti insegnamenti così distribuiti per ciascun anno di corso: 1° Anno: 1) igiene del lavoro (I corso); 2) fisiologia del lavoro ed ergonomia (I corso); 3) tecnologia industriale; 4) statistica medica e biometria; 5) tecniche di laboratorio. 2° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (I corso); 2) igiene del lavoro (II corso); 3) fisiologia del lavoro ed ergonomia (II corso); 4) psicologia del lavoro; 5) tossicologia industriale. 3° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (II corso); 2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (I corso); 3) epidemiologia delle malattie da lavoro; 4) radiologia e radioprotezione; 5) dermatologia professionale. 4° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (III corso); 2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (II corso); 3) pronto soccorso; 4) medicina legale e delle assicurazioni; 5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro. Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso. Art. 534. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione dell'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. L'iscrizione alla scuola avviene per titoli ed esami. Art. 535. - Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni pratiche. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame. Art. 536. - Alla fine di ogni corso gli iscritti che abbiano conseguito le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, per essere ammessi al corso successivo, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta su di un argomento di medicina del lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-18;507#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. | Portale Normativo