Art. 1

In vigore dal 7 nov 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 454, 455 e 457, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 454. - Le scuole post-universitarie di specializzazione conferiscono i rispettivi diplomi di specialista ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. L'ammissione è per titoli ed esami. Gli esami si sostengono in due sessioni, una estiva ed una autunnale e comunque non oltre il 31 dicembre. Art. 455. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Egli presiede il consiglio della scuola costituito a norma dell'art. 187, vigila sul buon funzionamento di essa ed è tenuto a dare comunicazione al preside della facoltà medico-chirurgica di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto. Art. 457. - Non sono consentite le abbreviazioni di corso.
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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. | Portale Normativo