Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni
Art. 6
In vigore dal 5 apr 1979
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Lo scambio diretto nonché il transito degli oggetti di corrispondenza e dei pacchi postali tra le due Amministrazioni sono effettuati mediante gli uffici di scambio. Ciascuna Amministrazione comunicherà all'altra Amministrazione l'elenco degli uffici di scambio utilizzati e le eventuali modifiche intervenute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-6