Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni
Art. 10
In vigore dal 5 apr 1979
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Nel traffico postale tra i due Paesi, è consentito l'invio di pubblicazioni (libri, opuscoli, riviste, giornali, ecc.).
Qualora per tale invio si utilizzino sacchi speciali, le Amministrazioni applicheranno tariffe ridotte da concordare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-10