Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni
Art. 14
In vigore dal 5 apr 1979
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Lo scambio di vaglia postali internazionali è consentito esclusivamente mediante vaglia postali internazionali allo scoperto e si effettua sulla base dell'accordo relativo ai vaglia postali ed ai buoni postali di viaggio.
Le condizioni dello scambio dei vaglia postali internazionali saranno regolate di comune accordo dalle due Amministrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-14