Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni

Art. 17

In vigore dal 5 apr 1979
. Nel traffico telegrafico fra i due Paesi sono ammesse tutte le categorie di telegrammi previsti nel regolamento telegrafico internazionale vigente, fatte salve le restrizioni rese note da ciascuna Parte contraente alla Unione internazionale delle telecomunicazioni. I servizi telegrafici facoltativi, ammessi dalle due Amministrazioni, sono quelli previsti negli atti della Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni, firmato a Bucarest il 27 maggio 1977. | Portale Normativo