Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni

Art. 22

In vigore dal 5 apr 1979
. In base agli atti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni vigenti e previa approvazione degli organi competenti, le due Amministrazioni concorderanno le tariffe dei telegrammi scambiati fra i due Paesi, le tariffe delle comunicazioni telefoniche e telex, nonché di qualunque altro servizio di telecomunicazione che potrà essere istituito tra i due Paesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni, firmato a Bucarest il 27 maggio 1977. | Portale Normativo