Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni
Art. 22
22 / 30In vigore dal 5 apr 1979
.
In base agli atti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni vigenti e previa approvazione degli organi competenti, le due Amministrazioni concorderanno le tariffe dei telegrammi scambiati fra i due Paesi, le tariffe delle comunicazioni telefoniche e telex, nonché di qualunque altro servizio di telecomunicazione che potrà essere istituito tra i due Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-22