Art. 22
Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni

Art. 22

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In vigore dal 5 apr 1979
. In base agli atti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni vigenti e previa approvazione degli organi competenti, le due Amministrazioni concorderanno le tariffe dei telegrammi scambiati fra i due Paesi, le tariffe delle comunicazioni telefoniche e telex, nonché di qualunque altro servizio di telecomunicazione che potrà essere istituito tra i due Paesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-22