Art. 17
Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni

Art. 17

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In vigore dal 5 apr 1979
. Nel traffico telegrafico fra i due Paesi sono ammesse tutte le categorie di telegrammi previsti nel regolamento telegrafico internazionale vigente, fatte salve le restrizioni rese note da ciascuna Parte contraente alla Unione internazionale delle telecomunicazioni. I servizi telegrafici facoltativi, ammessi dalle due Amministrazioni, sono quelli previsti negli atti della Unione internazionale delle telecomunicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-17