Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni

Art. 2

In vigore dal 5 apr 1979
. Le Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni delle due Parti contraenti, denominate, qui di seguito "Amministrazioni", provvederanno al miglioramento dei collegamenti postali e di telecomunicazioni fra i due Paesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-2

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