Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni
Art. 2
In vigore dal 5 apr 1979
.
Le Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni delle due Parti contraenti, denominate, qui di seguito "Amministrazioni", provvederanno al miglioramento dei collegamenti postali e di telecomunicazioni fra i due Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-2