Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni

Art. 1

In vigore dal 5 apr 1979
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA PER LA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA Denominati qui di seguito Parti contraenti; Nell'intento di sviluppare la collaborazione nel settore delle poste e delle telecomunicazioni; Animati dal desiderio di dare piena realizzazione a tutte le disposizioni dell'atto finale della conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa; Hanno convenuto quanto segue: . Il traffico postale tra i due Paesi si svolge in conformità delle disposizioni della Costituzione dell'Unione postale universale, della Convenzione postale universale, degli accordi concernenti i pacchi postali, le lettere con valore dichiarato, i vaglia postali e i buoni postali di viaggio e dei relativi regolamenti di esecuzione in vigore. Il traffico delle telecomunicazioni è regolato in conformità delle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti internazionali telegrafico, telefonico, delle radiocomunicazioni e addizionale delle radiocomunicazioni in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni, firmato a Bucarest il 27 maggio 1977. | Portale Normativo